“Forse” è finita la pacchia di chi scrive “extravergine” oppure “D.O.P.” e poi proprone tutt’altro (olio di semi e clorofilla, oli da colture convenzionali a marchio d.o.p.).
Da novembre 2009 grazie all’integrazione della legge 99/2009 al decreto legislativo 231/2001 chi froda paga in proporzione alla “grandezza” dell’azienda quindi stop, finalmente, alle multe uguali per tutti perché agevolvano decisamente le grandi aziende che inserivano la multa che andava dai 6” ai 9.500,00 euro nelle “spese di gestione” mentre alle piccole aziende facevano un danno enorme.
Adesso la multa è proporzionata a chi commette la frode (io avrei preferito una “multa certa” proporzionata al fatturato dell’azienda, ma pazienza, meglio di niente e, in certi casi, questa con le quote è anche più drastica per chi froda).
Le quote le stabilisce il magistrato e nel frattempo ci può essere la chiusura preventiva dell’azienda, questo chiaramente mette un po’ di dubbi data la lentezza della giustizia italiana, poiché bloccare un’azienda e poi, come a volte accade, scoprire che non ha commesso reati tali da giustificare tale chiusura può essere la fine economica dell’azienda in questione. Ma noi confidiamo nella giustizia, e speriamo che tutto si svolga sempre nella massima attenzione alle conseguenze di qualsiasi decisione.
Estratto della legge riguardante le frodi alimentari:
art 25 bis. 1 [inserito dalla legge 99/2009]
art. 513 c.p. (Turbata libertà dell’industria o del commercio)
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
art. 515 c.p. (Frode nell’esercizio del commercio)
Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.
art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.
art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) – Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
art. 517-quater c.p. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
SANZIONI PER L’ENTE:
PECUNIARIA: FINO A 500 QUOTE
INTERDITTIVE: NO
art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Fonti:
http://www.reatisocietari.it/new/images//copia%20di%20i%20nuovi%20reati%20presupposto.pdf
http://www.alimentibevande.it/allegati/75887.pdf
















